Art. 8 Quater
Fabbricati rurali ed i fabbricati rurali strumentali.
I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali nell’esercizio dell’attività agricola rientrano
nell’applicazione dell’IMU, come previsto dall’art. 13 comma 14 lett. d) del D.L. n. 201 del 2011.
Pertanto, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinari tutti i fabbricati rurali ad uso
abitativo purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9 D.L. n. 557/93, per cui,
qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni;
diversamente l’IMU si calcolerà sulla base dell’aliquota di cui all’art. 13 comma 6, del D.L. n.
201/2011.
Di contro i fabbricati rurali strumentali che all’art. 13 comma 8, del D.L. n. 201/2011, individua in
quelli elencati nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 sono in esenzione ai poiché ricadenti in
aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dall’allegato
alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Ai fini del riconoscimento di fabbricato strumenta ancorché
non accatasto in categoria D/10, si rimanda alle disposizioni contenute nella circolare n. 3/DF del
18 maggio 2012 all’art. 7.3.